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Comitato degli Italiani Residenti all’estero
Circoscrizione Consolare della Repubblica Dominicana, Haiti, Giamaica.
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Informazioni Utili Ricerca a cura del dr. Ermanno Filosa
  1. Che cos’e’ un Consolato?
  2. Quali servizi offre il Consolato Generale d’Italia
  3. Esistono operazioni che e’ bene compiere con regolarita’ presso il Consolato?
  4. Come ci si iscrive in Anagrafe consolare?
  5. Come si aggiorna la propria posizione nell’Anagrafe consolare?
  6. A quest’ultimo proposito, l’acquisto della cittadinanza dominicana comporta la perdita della cittadinanza italiana?
  7. Chi ha perduto a suo tempo (prima del 16 agosto 1992) la cittadinanza italiana, per essersi naturalizzato  dominicano, puo’ riacquistarla?
  8. Chi riacquista la cittadinanza italiana deve effettuare degli adempimenti in Consolato, una volta rientrato in  Repubblica Dominicana?
  9. Quanto tempo occorre per ottenere un passaporto?
  10. Cosa accade se un turista di passaggio smarrisce il passaporto o ne viene derubato?
  11. Quanto tempo vale un passaporto italiano?
  12. Quanto tempo vale la marca da bollo che deve essere apposta sul passaporto?
  13. Che cosa e’ il certificato di esistenza in vita?
  14. A chi va richiesto il certificato di esistenza in vita?
  15. I cittadini italiani residenti all’estero possono beneficiare dell’assistenza sanitaria in Italia?
  16. Il Consolato si occupa anche delle pratiche di rientro definitivo in Italia di connazionali residenti all’estero?
  17. Quali sono i requisiti per beneficiare dei servizi consolari di rimpatrio?
  18. Che cosa e’ una procura?
  19. Che cos’e’ l’autocertificazione?
  20. Come si redige praticamente un’autocertificazione?
  21. Le autocertificazioni hanno una scadenza?
  22. Cosa succede a chi, ricorrendo all’autocertificazione, dichiara il falso?
  23. I pubblici ufficiali devono accettare le dichiarazioni sostitutive?
  24. Quali sono alcuni casi pratici di autocertificazione?
  25. Procedure per il riacquisto della cittadinanza italiana
  26. RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA LE TAPPE DA SEGUIRE IN  REPUBBLICA DOMINICANA ED IN ITALIA
  27. PER RAGIONI DI MAGGIORE RAPIDITA’ E PRATICITA’, SI SUGGERISCE DI AVVIARE E COMPLETARE TUTTE LE PROCEDURE DIRETTAMENTE IN ITALIA.
  28. Assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all’estero
  29. D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CAPO III - SEZIONE IV - ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
  30. CAPO III - SEZIONE V - NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
  31. Norme essenziali per guidare in Italia
  32. Le nuove disposizioni Inps per le pensioni all’estero
  33. L’Inps Pagamento pensioni all’estero- Data pubblicazione: 23/04/2007
  34. INPDAP ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Centrale Pensioni
  35. PAGAMENTO MENSILE  DELLE PENSIONE AI RESIDENTI ALL'ESTERO
  36. Il riscatto del lavoro all'estero
  37. Sei italiano anche tu? Sei cittadino italiano e risiedi all’estero?
  38. Hai cambiato indirizzo?
  39. AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
  40. AIRE E SCHEDARI CONSOLARI
  41. SCHEDARI CONSOLARI
  42. Che cos'è l'AIRE?
  43. Chi è competente alla tenuta dell'AIRE?
  44. Chi deve iscriversi all'AIRE?
  45. Diritti e doveri dei cittadini
  46. Chi non deve iscriversi all'AIRE?
  47. Come avviene l'iscrizione all'AIRE?
  48. Esiste una scadenza per iscriversi all'AIRE?
  49. Decorrenza dell'iscrizione
  50. Iscrizione d'ufficio
  51. Trasferimento da AIRE ad AIRE
  52. Aggiornamento dell'AIRE
  53. Cancellazione dall'AIRE
  54. Cancellazione per irreperibilità presunta
  55. SCHEDARI CONSOLARI
  56. Aggiornamento degli schedari consolari
  57. Iscrizione d'ufficio
  58. AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
  59. Convenzione di Bruxelles
  60. Fisco e tasse per gli italiani all'estero
  61. DA AUSL Parma, Italiani residenti estero (AIRE)
  62. Residenti all’estero

1. Che cos’e’ un Consolato? -Inizio

Un Consolato e’ un Ufficio governativo italiano che opera all’estero ed offre, prevalentemente, servizi ai connazionali non residenti in Italia. Un Consolato, in genere, viene istituito in citta’ diverse dalla Capitale del Paese ospitante, dove invece opera l’Ambasciata. Ma vi sono casi in cui in una Capitale straniera, come Santo Domingo,  possa ospitare tanto un’Ambasciata quanto un Consolato.

2. Quali servizi offre il Consolato Generale d’Italia -Inizio

Si offrono  numerosi servizi ai connazionali e, per l’esattezza, i seguenti: anagrafe (AIRE), assistenza sociale, cittadinanza, leva, notarile, passaporti, pensioni, stato civile. Alcuni servizi sono a pagamento ed altri sono invece gratuiti.

3. Esistono operazioni che e’ bene compiere con regolarita’ presso il Consolato?-Inizio

Certamente. L’operazione più’ importante e’ quella relativa agli aggiornamenti anagrafici. Tutte le variazioni di residenza, di cittadinanza e di stato civile (nascite, matrimoni, divorzi, morti) devono essere segnalate al Consolato, che provvedera’ di conseguenza a registrarle nella propria Anagrafe. Si segnala che in Anagrafe possono iscriversi tutti i cittadini italiani residenti all’estero a qualsiasi titolo (e legalmente) per più’ di dodici mesi.

4. Come ci si iscrive in Anagrafe consolare?-Inizio

E’ un’operazione semplicissima e GRATUITA. Si puo’ andare di persona in Consolato, muniti di un documento di identita’ valido, oppure si puo’ mandare una comunicazione via fax   indicando i dati della propria residenza ed unendo la fotocopia di un documento di identita’ valido (ad esempio, il passaporto). All’atto della registrazione in Consolato bisognera’ indicare anche la composizione del nucleo familiare (coniuge, anche se straniero; figli a carico).

5. Come si aggiorna la propria posizione nell’Anagrafe consolare?-Inizio

Le procedure da seguire sono le stesse in vigore per la prima iscrizione (vedi domanda 4). In particolare:

a)      si raccomanda di voler aggiornare con regolarita’ i cambiamenti di indirizzo e qualsiasi variazione di stato civile. L’aggiornamento dell’indirizzo e’ un’operazione IMPORTANTISSIMA, in quanto consente al Consolato di raggiungere facilmente i connazionali residenti in questa Circoscrizione, ad esempio in occasione delle elezioni politiche o delle consultazione referendarie, cui anche gli italiani all’estero partecipano. Le liste degli elettori residenti all’estero sono infatti redatte dal Ministero dell’Interno sulla base dei dati inviati dalla rete diplomatico-consolare.

b)      si raccomanda parimenti di registrare tempestivamente i certificati di nascita dei figli. 

c)      si suggerisce infine di voler comunicare al Consolato l’eventuale acquisto della cittadinanza dominicana per la trascrizione in Italia del relativo certificato.

6. A quest’ultimo proposito, l’acquisto della cittadinanza dominicana comporta la perdita della cittadinanza italiana?-Inizio

NO. Dal 16 agosto 1992, data di entrata in vigore della Legge n.91, il connazionale che acquista una qualsiasi cittadinanza straniera, compresa quella canadese, NON PERDE LA CITTADINANZA ITALIANA.

7. Chi ha perduto a suo tempo (prima del 16 agosto 1992) la cittadinanza italiana, per essersi naturalizzato  dominicano, puo’ riacquistarla?-Inizio

SI, la legge italiana ammette questa possibilita’. Occorre pero’ che l’ex connazionale, che intenda tornare cittadino italiano, segua questa via:

a)      dichiari – in Consolato o, meglio, in qualsiasi Comune italiano – di voler riacquistare la cittadinanza italiana;

b)      stabilisca, dopo  essersi presentato in   Questura  ,   la residenza sul territorio italiano, in un qualsiasi Comune italiano, che non deve essere per forza quello di ultima residenza;

c)      attenda che le Autorita’ comunali competenti (il più’ delle volte attraverso i Vigili Urbani o i Carabinieri) certifichino l’avvenuto stabilimento della residenza sul territorio italiano. I tempi di questo passaggio non sono standard: la verifica puo’ richiedere giorni, settimane o, nei casi peggiori, mesi.

Con quest’ultimo passaggio l’ex connazionale torna ad essere cittadino italiano a tutti gli effetti e NON perde la cittadinanza dominicana. Egli potra’ quindi domandare un passaporto e, se vorra’, ritornare in Repubblica Dominicana.

8. Chi riacquista la cittadinanza italiana deve effettuare degli adempimenti in Consolato, una volta rientrato in  Repubblica Dominicana?-Inizio

SI. Una volta rientrato e’ IMPORTANTISSIMO che colui che ha riacquistato la cittadinanza vada in Consolato, possibilmente munito di un certificato di cittadinanza italiana, per iscriversi in Anagrafe. Sara’ cura del Consolato comunicare in Italia l’avvenuto mutamento di residenza.

9. Quanto tempo occorre per ottenere un passaporto?-Inizio

Dipende.

a)         Nel caso di cittadini italiani regolarmente residenti in questa Circoscrizione consolare, la cui posizione in Anagrafe sia corretta ed aggiornata, il passaporto viene rilasciato a vista. Occorrera’ portare due fotografie formato citizenship (1 per 1,4 inches) ed esibire, in caso di presenza di figli minori di 18 anni, l’atto di assenso dell’altro genitore. Il foglio di richiesta verra’ invece compilato direttamente in Consolato.

b)         Nel caso di cittadini italiani regolarmente residenti in questa Circoscrizione consolare, la cui posizione in Anagrafe sia corretta ed aggiornata MA il cui passaporto sia stato rilasciato da una Questura italiana o da altro Ufficio della rete diplomatico-consolare, non sara’ invece possibile il rilascio a vista. Bisognera’ infatti prima richiedere all’ultimo Ufficio emittente un NULLA OSTA al rilascio di un nuovo passaporto.

10. Cosa accade se un turista di passaggio smarrisce il passaporto o ne viene derubato?-Inizio

In questa circostanza il Consolato, previa esibizione da parte dell’interessato della denuncia di furto o smarrimento del passaporto fatta alle Autorita’ di Polizia, puo’ rilasciare:

a)      un FOGLIO DI VIAGGIO, valido esclusivamente per il ritorno in Patria; oppure

b)      un NUOVO PASSAPORTO, previa delega e nulla osta dall'Autorità italiana competente e la esibizione di un altro documento di identità.

11. Quanto tempo vale un passaporto italiano?-Inizio

Dal 2003 un passaporto italiano vale dieci anni, al termine dei quali dovra’ essere rilasciato un nuovo libretto.

12. Quanto tempo vale la marca da bollo che deve essere apposta sul passaporto?-Inizio

La marca da bollo vale un anno e DEVE essere apposta ogni anno che si vuole utilizzare il passaporto. Pertanto, se un determinato anno non si intende usare il passaporto italiano, allora NON occorrera’ apporre la marca in questione.

13. Che cosa e’ il certificato di esistenza in vita?-Inizio

Il certificato di esistenza in vita e’ un documento molto importante che deve essere richiesto, due volte l’anno (nei mesi di gennaio e luglio), dai pensionati del Ministero del Tesoro che percepiscono gli assegni di pensione in Repubblica Dominicana.. Al contrario, i percettori di pensioni I.N.P.S., che riscuotono la propria pensione in Italia, devono inviare il certificato di esistenza in vita soltanto se richiesto dall’I.N.P.S..

14.A chi va richiesto il certificato di esistenza in vita?-Inizio

Il certificato puo’ essere richiesto a diversi soggetti: il Consolato;  i Notai Pubblici la cui firma sia depositata in Consolato. Il Consolato   rilascia il certificato in questione GRATUITAMENTE, mentre, nel caso di certificati rilasciati dai Notai Pubblici, sara’ GRATUITA la legalizzazione della loro firma, da effettuare in Consolato.

15. I cittadini italiani residenti all’estero possono beneficiare dell’assistenza sanitaria in Italia?-Inizio

SI. I connazionali residenti all’estero, prima di recarsi in Italia, possono chiedere al Consolato il rilascio di un certificato che garantira’ a loro ed ai loro familiari (coniuge e figli minori di 18 anni conviventi) l’assistenza sanitaria di emergenza in Italia, per non oltre i 90 giorni (tre mesi) per anno solare.  

16. Il Consolato si occupa anche delle pratiche di rientro definitivo in Italia di connazionali residenti all’estero?-Inizio

SI. Il connazionale che decida di fare rientro definitivo in Italia, da solo o con il nucleo familiare al seguito, dovra’ rivolgersi al Consolato per avviare le pratiche.

17. Quali sono i requisiti per beneficiare dei servizi consolari di rimpatrio?-Inizio

I requisiti che il richiedente deve dimostrare di avere all’atto dell’avvio delle pratiche di rimpatrio sono i seguenti:

a)      la cittadinanza italiana (da almeno 18 mesi);

b)      lo status di residente legale in  Repubblica Dominicana (da almeno 12 mesi)

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18. Che cosa e’ una procura?-Inizio

Una procura e’ un atto con il quale una persona attribuisce ad un’altra il potere di compiere, in suo nome e per suo conto, uno o piu’ atti (ad esempio, vendere o acquistare beni; riscuotere somme di denaro, aprire successioni, ecc.). Le procure possono essere GENERALI o SPECIALI, a seconda che il procuratore possa compiere qualsiasi atto in nome e per conto di chi concede la procura o soltanto atti specifici, ad esempio una vendita o un acquisto di beni. Le procure sono atti REVOCABILI da chi li rilascia, in ogni momento.

19. Che cos’e’ l’autocertificazione?-Inizio

L’autocertificazione – o anche dichiarazione sostitutiva - e’ una procedura, definita da ultimo dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che consente a tutti i cittadini italiani di poter effettuare dichiarazioni che sostituiscano certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione o comunque dichiarazioni su stati, fatti, qualita’ personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza.

20. Come si redige praticamente un’autocertificazione?-Inizio

L’autocertificazione viene effettuata tramite una dichiarazione su carta semplice, da esibire alla Pubblica Autorita’ e dunque, nel caso degli Italiani all’estero, agli Uffici Consolari. La firma del dichiarante NON deve essere autenticata. La dichiarazione puo’ anche essere inviata per posta, e-mail o fax ma sara’ presa in considerazione soltanto se ad essa sara’ allegata copia di un documento di identita’ valido (per es. il passaporto o la patente di guida). Potra’ essere anche allegato un documento scaduto, a condizione che il dichiarante confermi che i dati in esso contenuti non sono nel frattempo mutati.

21. Le autocertificazioni hanno una scadenza?-Inizio

DIPENDE. Le autocertificazioni hanno infatti durata identica a quella dei certificati che sostituiscono. Dichiarazioni sostitutive relative a nascite e/o decessi non avranno, ad esempio, alcuna scadenza, in quanto i corrispondenti certificati non hanno più’ un termine di validita’.

22. Cosa succede a chi, ricorrendo all’autocertificazione, dichiara il falso?-Inizio

Colui il quale, facendo ricorso all’autocertificazione, dichiari il falso (che andra’ comunque accertato con apposite verifiche), sara’ punito secondo le disposizioni contenute nel Codice Penale italiano e nelle altre Leggi speciali.

23. I pubblici ufficiali devono accettare le dichiarazioni sostitutive?-Inizio

SI, nei casi previsti dalla Legge. E qualora non accettino dichiarazioni sostitutive, essi incorrono SIA nella violazione dei loro doveri d’Ufficio (con possibili sanzioni disciplinari) SIA in veri e propri reati, a cominciare dall’omissione di atti d’Ufficio (con possibili sanzioni penali).

24. Quali sono alcuni casi pratici di autocertificazione?-Inizio

Ne esistono moltissimi. Tra essi risaltano quelli relativi alle domande di passaporto, di iscrizione all’anagrafe consolare, di variazione di residenza. La cittadinanza, lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, luogo e data di nascita, l’esistenza in vita (soprattutto a fini pensionistici) sono infatti tutti stati e situazioni che il cittadino italiano puo’ oramai autocertificare. E’ da notare che per la autocertificazione relativa al possesso della cittadinanza italiana resta salvo il principio per il quale le Autorità Consolari possono riservarsi di richiedere verifiche supplementari. L’elenco completo dei casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta’ e’ ricompreso agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che si riportano in versione integrale nell’allegato 6 del presente vademecum.

Procedure per il riacquisto della cittadinanza italiana-Inizio

In base all’art. 13, lettera c), della Legge 91/92, gli ex connazionali che abbiano a suo tempo (prima del 15 agosto 1992) perduto la cittadinanza italiana potranno riacquistarla stabilendo la residenza in un qualsiasi Comune italiano ed effettuando una dichiarazione di volonta’, che andra’ rilasciata presso lo stesso Comune dove si stabilisce la residenza. La residenza in Italia deve essere stabilita entro un anno dalla dichiarazione. Si consiglia, qualora non sia stato fatto a suo tempo, di consegnare contestualmente alla dichiarazione di volonta’ anche il certificato di naturalizzazione dominicano, rilasciato dalle Autorita’ dominicane. La dichiarazione di volonta’ potra’ essere rilasciata anche presso il Consolato Generale d’Italia di Santo Domingo. Per ragioni di maggiore rapidita’ e praticita’, si suggerisce comunque di avviare e completare tutte le procedure direttamente in Italia.

Una volta che tali adempimenti saranno stati effettuati, l’ex connazionale riacquistera’ immediatamente la cittadinanza italiana e – per la precisione – il giorno successivo a quello in cui sara’ stata ristabilita la residenza in Italia.

Gli ex connazionali che intendano riacquistare la cittadinanza italiana potranno entrare in Italia senza bisogno di alcun tipo visto.   Queste stesse persone - una volta ristabilita la residenza in Italia, fatta l’apposita dichiarazione e riacquistata la cittadinanza italiana – potranno nuovamente recarsi alla Questura del Comune dove abbiano stabilito la residenza, richiedere un passaporto italiano e quindi fare eventualmente rientro in Repubblica Dominicana.

Invece - in base all’art. 13, lettera d), della Legge 91/92 – l’ex connazionale che si rechi in Italia e vi stabilisca la residenza, ma senza effettuare alcun tipo di dichiarazione preventiva di volonta’, potra’ riacquistare la cittadinanza italiana automaticamente, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza sul Territorio Nazionale.

All’atto del rientro in Repubblica Dominicana, si pregano tutti coloro i quali abbiano riacquistato la cittadinanza italiana di volersi recare in Consolato per effettuare il cambio di residenza (dal Comune italiano a Santo Domingo) e per registrarsi quindi in Anagrafe. Questo passaggio e’ molto importante perche’, cosi’ facendosi, il connazionale potra’ usufruire di tutti i servizi consolari e, in particolare, essere inserito nelle liste elettorali del Ministero dell’Interno, redatte in occasione delle consultazioni politiche e referendarie, alle quali, come noto, partecipano anche gli Italiani residenti all’estero.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA

LE TAPPE DA SEGUIRE IN  REPUBBLICA DOMINICANA ED IN ITALIA

-Inizio

Coloro i quali - per aver acquistato la cittadinanza  DOMINICANA  prima del 16 agosto 1992 - sono incorsi nella perdita della cittadinanza italiana, possono riacquistarla fissando la loro residenza in Italia ed attivando la procedura prevista dall’art.13, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n.91.

La procedura in questione puo’ essere avviata sia presso questo Consolato Generale, che presso un Comune italiano di propria scelta. E’ comunque preferibile fare riferimento al Comune di nascita, in quanto e’ li’ che sono rimasti depositati tutti gli atti e tutte le informazioni relative alla persona interessata al riacquisto.

PER RAGIONI DI MAGGIORE RAPIDITA’ E PRATICITA’, SI SUGGERISCE DI AVVIARE E COMPLETARE TUTTE LE PROCEDURE DIRETTAMENTE IN ITALIA.

-Inizio

SI PROCEDE NEL MODO SEGUENTE:

-          si trasmette o si porta personalmente in Consolato il proprio certificato di cittadinanza  DOMINICANA

-          si parte dalLA Repubblica Dominicana con il proprio passaporto Dominicano. Appena giunti in Italia ci si reca presso la Questura del Comune prescelto  .

-          successivamente si va in Comune per rendere la dichiarazione di volonta’ di riacquisto della cittadinanza;

-          si passa, poi, al competente ufficio per chiedere l’iscrizione quale cittadino residente.

Una volta completati i predetti adempimenti si rimane in Italia, in attesa che il Vigile Urbano, incaricato dal Comune, venga a verificare che l’interessato sia effettivamente residente all’indirizzo che ha dichiarato.

I diritti di cittadinanza, e quindi il diritto al passaporto, si acquisiscono SOLO DOPO QUESTO ACCERTAMENTO, per cui, una volta fissata la propria residenza in Italia, e’ indispensabile rimanervi finche’ non si e’ ricevuta la visita dei Vigili Urbani.

Una volta ricevuta la visita dei Vigili Urbani e prima di rientrare in Repubblica Dominicana sara’ bene farsi rilasciare dall’Ufficio del Comune nel quale si e’ riacquistata la cittadinanza italiana un CERTIFICATO DI CITTADINANZA, sul quale sia annotato che l’interessato ha riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell’art.13 lettera c) della legge 91/92 (va precisata, naturalmente, la data esatta del riacquisto).

NOTA BENE - MOLTO IMPORTANTE

UNA VOLTA RIENTRATI IN REPUBBLICA DOMINICANA, COLORO I QUALI ABBIANO RIACQUISTATO LA CITTADINANZA ITALIANA DOVRANNO PRESENTARE IN CONSOLATO COPIA DEL CERTIFICATO DI CITTADINANZA RILASCIATO DAL COMUNE, AI FINI DELL’ISCRIZIONE IN ANAGRAFE.


 

Assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all’estero -Inizio

(Decreto Ministero della Sanita’/Ministero del Tesoro del 1 febbraio 1996 – art. 2)

Il cittadino italiano residente all’estero con lo status di emigrante (per “emigrante” si intende il connazionale che si e’ trasferito all’estero definitivamente per lavoro) e/o titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani HA DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA D’URGENZA – SIA AMBULATORIALE CHE SOTTO FORMA DI RICOVERO - PER UN PERIODO NON ECCEDENTE I 90 GIORNI (TRE MESI) PER ANNO SOLARE.

Della medesima assistenza godono anche i familiari a carico del connazionale, tra i quali i figli FINO AL COMPIMENTO DEL 18.MO ANNO DI ETA’.

 

Prima di partire dalla Repubblica Dominicana i connazionali dovranno munirsi di una apposita dichiarazione rilasciata dal Consolato Generale.

Tale dichiarazione andra’ successivamente presentata ad una qualsiasi ASL sul territorio nazionale ma, per maggiore comodita’, si suggerisce di rivolgersi alla ASL del Comune di soggiorno temporaneo (ad es. il Comune dove si trascorrono le vacanze), che rilascera’ un libretto sanitario temporaneo.

NON E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE TALE OPERAZIONE PRESSO IL COMUNE ITALIANO DI ORIGINE.

Se il connazionale infortunato necessitasse di cure per un periodo eccedente i 90 giorni, queste ultime dovranno essere sostenute direttamente dall’interessato, senza poter ottenere al rientro alcuna forma di rimborso.

D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 -Inizio

CAPO III - SEZIONE IV - ESIBIZIONE DI DOCUMENTO

Articolo 45
Documentazione mediante esibizione

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

CAPO III - SEZIONE V - NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE -Inizio

Articolo 46
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

 

Norme essenziali per guidare in Italia -Inizio

Poiche’ non sussiste tra Italia e Repubblica Dominicana un accordo bilaterale per la conversione della patente di guida, il cittadino italiano che faccia RIENTRO DEFINITIVO in Italia sara' tenuto ad effettuare nuovamente l'esame di guida (prova teorica e prova pratica) per riottenere la patente italiana.

Anche il cittadino italiano che si rechi in Italia PER UN PERIODO LIMITATO DI TEMPO (ad es. per vacanza) e non sia più’ titolare di una patente di guida italiana, prima della partenza dovra' munirsi,     di una patente internazionale (International Driving Permit - IDP).   Sulla base di tale patente internazionale, l'interessato potra' noleggiare veicoli da usare in Italia.

Invece, il cittadino italiano che si rechi in Italia sempre per un periodo limitato di tempo (ad es. per vacanza) ma intenda guidare la propria autovettura, dovra' ugualmente dotarsi di una patente internazionale e portare con se’ il proprio libretto di circolazione  dominicano .  L'originale di esso dovra' essere presentato, munito della traduzione in italiano, in Consolato, per una dichiarazione a conferma dell'autenticita' del documento e della traduzione conforme.

 Le nuove disposizioni Inps per le pensioni all’estero -Inizio

 ROMA – Nuovi enti pagatori per le pensioni all’estero: possibili disagi per 410.000 pensionati. Lo denuncia il Sindacato pensionati italiani CGIL-Dipartimento Internazionale, che ha diffuso un volantino del quale riportiamo il testo. Dal sindacato pensionati italiani CGIL anche le nuove disposizioni Inps per l’erogazione delle pensioni all’estero.

Il testo del volantino

“Già dal prossimo mese di maggio sono previste importanti novità per i circa 410.000 pensionati italiani residenti all’estero che ricevono ogni mese la pensione dall’Inps.

Il servizio di pagamento delle prestazioni INPS all'estero è stato infatti appaltato all’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (I.C.B.P.I) che, a sua volta, designerà altri istituti bancari quali enti pagatori delle pensioni italiane.

Il cambiamento, che porta con sé alcuni benefici, quali l’eliminazione delle commissioni a carico dei pensionati e l’uso dell’euro quale valuta unica, salvo diversa decisione del paese interessato, desta non poche preoccupazioni tra i nostri connazionali all’estero, in particolare i più anziani, per le modalità con le quali questi cambiamenti si stanno realizzando.

Lo Spi-Cgil nel farsi interprete e portavoce di questi disagi, denuncia:

Il ritardo e l’approssimazione con i quali l’Inps sta procedendo a trasmettere l’informazione di così importanti cambiamenti ai percettori di pensione.

Il disorientamento di persone anziane alle prese con procedure burocratiche poco chiare e non adeguatamente sostenute da una campagna di informazione.

Il disagio e i costi per molti di loro di dover nuovamente spostarsi da zone periferiche verso patronati e consolati dopo il recente spostamento per la compilazione di modelli reddituali.

Il rischio che si determino problemi e ritardi nell’erogazione della pensione da parte dei nuovi istituti bancari non ancora adeguatamente preparati, creando gravi disagi alle fasce più povere dei nostri connazionali (vedi il caso della Tristate Area di New York).

Le incertezze sulla reale copertura da parte dei nuovi istituti di tutte le aree che vedono presenti i pensionati italiani (vedi il caso Bahja Blanca in Argentina).

Lo Spi-Cgil, nell’invitare le proprie strutture all’estero a collaborare con il Patronato per dare a tutti pensionati italiani il massimo di assistenza e informazione, sollecita il Governo italiano e l’Inps ad intervenire per recuperare rapidamente la situazione venuta a determinarsi e ridurre al massimo ogni possibile disagio”.

Le nuove disposizioni Inps per l’erogazione delle pensioni all’estero

Dal 1° maggio 2007 l’Inps ha affidato il servizio di pagamento delle prestazioni ai pensionati residenti all’estero, ad un unico istituto bancario: l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (I.C.B.P.I.).

L’obbiettivo dichiarato dall’Inps è quello di migliorare il servizio e la sicurezza. Per questo tutti i pagamenti saranno essere eseguiti in Euro, salvo diverse disposizioni politico-valutarie del Paese estero interessato. Sui pensionati non dovranno più gravare né commissioni bancarie né oneri connessi all’erogazione del servizio.

La nuova banca erogatrice dovrà quindi farsi carico dell’assistenza al beneficiario e delle commissioni di cambio qualora il pensionato intenda ricevere la pensione in valuta locale, comprese le spese postali e di recapito.

I pensionati potranno inoltre decidere come riscuotere la pensione, sulla base di quattro diverse modalità: Accreditamento in conto corrente, in Euro o in moneta locale; Bonifico bancario domiciliato presso un Istituto di credito; In contanti allo sportello; Carta ricaricabile.

Il nuovo sistema diventerà operativo senza dover cambiare conto corrente per coloro che già lo utilizzano.

Per motivi di sicurezza non è più previsto il pagamento tramite emissione e spedizione di assegno al domicilio del pensionato.

I pagamenti delle pensioni continueranno ad essere effettuati a cadenza mensile con il primo giorno utile.

I pensionati all’estero possono comunque richiedere altre informazioni telefonando al numero verde gratuito internazionale espressamente dedicato dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane 0080077788800 ma anche inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica servizio.inps@inps.it o inviando un fax al numero 0039 06 45485692 (Inform)  28 Aprile 2007

L’Inps -Inizio

Pagamento pensioni all’estero- Data pubblicazione: 23/04/2007

In merito al pagamento delle pensioni all’estero Inps precisa che:

L’Inps e l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, hanno spedito una lettera (allegata) a tutti i pensionati all’estero in cui vengono spiegate nella maniera più chiara possibile le nuove modalità di pagamento. Tali modalità presentano notevoli vantaggi: nessuna commissione a carico del pensionato e maggiore sicurezza nel pagamento, senza dover cambiare conto corrente. All’interno della busta vengono indicate le varie modalità – internet, call center, fax - con le quali richiedere ulteriori informazioni. Tali lettere sono state inviate per opportuna conoscenza ai nostri Consolati, ai patronati esteri, al Ministero degli Esteri.

Per quanto riguarda l’Argentina, la Banca aggiudicataria ha assegnato i pagamenti a Banco Itaù che dispone di 79 sportelli sul territorio. Inps rassicura i pensionati di tale Paese che, anche in assenza di particolari indicazioni sulle modalità di pagamento, sarà garantita per loro, così come per tutti gli altri, la continuità delle pensioni con l’invio di assegni in euro con corriere speciale. La Banca ha comunque predisposto una opportuna comunicazione presso i beneficiari invitandoli alle loro filiali sul territorio per tutte le informazioni necessarie.

Si ricorda che i nostri connazionali all’estero possono richiedere altre informazioni:

Telefonando al numero verde gratuito internazionale espressamente “dedicato” dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane 0080077788800;

Inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica servizio.inps@icbpi.it;

Inviando un fax al numero 0039 06 45485692.

Chiamando i seguenti numeri della Direzione Generale - Struttura studio e ricerca per lo sviluppo delle attività delle convenzioni internazionali: 06.5905 6430/6703/6789/6762/6341/6774/6780/4113.

INPDAP ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Centrale Pensioni -Inizio

Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626

Fax. 0651017625

e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Al Ministero degli Esteri

Ufficio del Capo Gabinetto

Piazzale della Farnesina, 1

ROMA

Al Ministero degli Esteri

D.G.I.E.P.M.

Ufficio III

Piazzale della Farnesina, 1

ROMA

E p.c. Al Ministero per gli Italiani nel Mondo

Piazzale della Farnesina, 1

ROMA

PAGAMENTO MENSILE  DELLE PENSIONE AI RESIDENTI ALL'ESTERO -Inizio

Nel mese di agosto 2004, l’Istituto ha stipulato apposita convenzione con la

Banca d’Italia per il pagamento delle pensioni estere nell’ambito dell’Unione Europea. In forza della predetta convenzione, l’Inpdap pagherà, a partire dal bimestre novembre/dicembre 2004, le pensioni all’estero nell’ambito dell’Unione Europea avvalendosi della Banca Popolare di Sondrio, quale Banca incaricata della Banca d’Italia. A partire da gennaio 2005, il pagamento delle pensioni Inpdap pagate nell’ambitodell’Unione Europea avverrà mensilmente il sedicesimo giorno di ciascun mese, anticipato al primo giorno lavorativo se festivo, come attualmente avviene per il pagamento delle pensioni sul territorio italiano.

Pertanto, si chiede a codesto Dicastero degli Affari Esteri di portare a conoscenza delle Ambasciate e dei Consolati le importanti novità relative al pagamento mensile delle pensioni INPDAP pagate all’estero nell’ambito dell’Unione Europea, invitando le suddette rappresentanze ad agevolare, nello spirito di collaborazione che è stato sempre riscontrato, le attività degli uffici di questo Istituto nonché della Banca Popolare di Sondrio, quale banca incaricata della Banca d’Italia al pagamento delle pensioni in parola.

Sarà cura di questo Istituto portare a conoscenza di codesti Dicasteri le iniziative che si intendono realizzare nei prossimi mesi in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio e la Banca d’Italia (incontri con Patronati, Ambasciate e Consolati) per dare pubblicità a quanto realizzato.

Si trasmettono, ad ogni buon fine, le comunicazioni che questo Istituto invierà nei prossimi giorni ai pensionati interessati, nonché alle Ambasciate e ai Consolati che attualmente si occupano di garantire il pagamento bimestrale delle pensioni Inpdap nell’ambito dell’area UE.

Si coglie inoltre l’occasione per assicurare che la medesima procedura del pagamento mensile in luogo di quello bimestrale sarà prevista, a partire da gennaio 2005, anche per le pensioni i cui pagamenti sono disposti su piazze al di fuori dell’Unione Monetaria Europea.

Tali pensioni Inpdap sono attualmente pagate bimestralmente, a mezzo bonifici bancari o assegni individuali nominativi, effettuati dall’Ufficio Italiano dei Cambi alle Rappresentanze Consolari che provvedono alla gestione dei pagamenti in favore dei pensionati residenti nella propria circoscrizione consolare.

Con successiva nota si comunicheranno le modalità esecutive del passaggio dal pagamento bimestrale a quello mensile per le pensioni pagate fuori ambito UE, non appena saranno definite con l’Ufficio Italiano dei Cambi gli ultimi dettagli operativi, per il necessario coinvolgimento delle Rappresentanze Consolari e delle Ambasciate ricadenti negli Stati di pagamento delle suddette pensioni.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione ed è gradita occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dr Luigi Marchione




Il riscatto del lavoro all'estero -Inizio

I REQUISITI

I PERIODI

LA DOMANDA

L'IMPORTO

IL RICORSO

I lavoratori dipendenti assicurati all'Inps possono riscattare i periodi di lavoro svolti all'estero, in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione locale e persino quando hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione ad esclusivo carico dello stato estero.

I REQUISITI

Il riscatto può essere chiesto dagli interessati che, all'atto della presentazione della domanda, risultino cittadini italiani (anche se durante l'attività lavorativa svolta all'estero erano in possesso di una cittadinanza diversa) e dai familiari superstiti del lavoratore che, alla data della sua morte, siano cittadini italiani.

I PERIODI

Sono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipendente svolto all'estero, a condizione che non risultino già coperti da contribuzione in Italia.

Esclusioni

Sono esclusi dal riscatto:

i periodi di lavoro svolti nelle ex colonie italiane quando era in vigore la legislazione italiana, perché all'epoca quei territori non potevano considerarsi esteri;

i periodi di lavoro svolti nei Paesi dell'unione europea o in Paesi legati all'Italia da convenzioni in materia di assicurazione sociale, in quanto essi sono già automaticamente riconosciuti ai fini della pensione italiana in base al cosiddetto principio della totalizzazione.

Il calcolo della pensione internazionale Torna su

LA DOMANDA

La domanda di riscatto va presentata alla propria Sede dell'Inps, direttamente dall'interessato o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, utilizzando il modello "RE1", al quale va allegato il certificato di cittadinanza italiana. Questa certificazione può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità che può essere rilasciata direttamente presso la Sede dell'Inps.

Nel caso in cui l'interessato risieda all'estero può inviare la domanda di riscatto alla Sede Inps presso la quale ha già una posizione assicurativa. Nel caso non abbia una posizione assicurativa presso l'Inps, l'interessato può inoltrare domanda ad una qualunque Sede dell'Istituto.

Alla domanda devono essere allegati i documenti originali dell'epoca che provano:

l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro (lettere di assunzione, di licenziamento, buste paga, libretti di lavoro ecc.).Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro sono ammesse anche le prove testimoniali, le dichiarazioni di responsabilità o gli atti notori presentati dal lavoratore. E' ammessa anche la dichiarazione del datore di lavoro purché convalidata dalla autorità consolare italiana, sia per quanto riguarda l'effettiva esistenza che la durata del rapporto di lavoro, e accompagnata dai documenti di espatrio e rimpatrio del lavoratore. Tutti i documenti allegati alla domanda di riscatto, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano (convalidata dall'autorità diplomatica straniera o da traduttori italiani regolarmente autorizzati);

l'importo della retribuzione percepita dove possibile.

L'IMPORTO

Per le domande presentate dopo il 12 luglio 1997 l'onere di riscatto è dovuto in misura intera mentre, per le domande precedenti, l'importo del riscatto è ridotto per legge del 50%, per cui il richiedente paga solo la metà di quanto dovuto.

L'Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini e comunica la somma da pagare. Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure rateizzato entro 5 anni (60 rate). In questo caso vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo previsto dalla legge.

In particolare

Il mancato versamento della prima rata nei termini indicati dall'Inps è considerato come rinuncia alla domanda.

Il tardivo versamento della prima rata può essere considerato come nuova domanda.

Se l'assicurato chiede la pensione quando ancora non ha finito di pagare le rate, le somme ancora dovute devono essere versate in un'unica soluzione.

Se il riscatto è richiesto da un pensionato non è possibile ottenere il pagamento rateale e il relativo importo deve essere pagato entro 60 giorni.

 

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di riscatto degli anni di lavoro prestati all'estero venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta.

Il ricorso può essere:

presentato dall'interessato, agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;

inviato dall'interessato, alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

presentato o inviato alla Sede dell'Inps tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso .




Sei italiano anche tu?  -Inizio

 

Sei cittadino italiano e risiedi all’estero?

Vuoi avere un migliore  rapporto Con lo Stato italiano e le sue istituzioni?   Desideri dallo Stato italiano servizi efficienti e puntuali? Vuoi che i tuoi diritti politici e sociali siano realizzati?  Allora, iscriviti all’ AIRE.  Ricorda che iscriversi all’AIRE è un diritto-dovere Di tutti i cittadini italiani che risiedono permanentemente all’estero.

Hai cambiato indirizzo? -Inizio

 

Sei cittadino italiano e risiedi all’estero? Hai cambiato indirizzo? Comunicalo al Consolato Hai cambiato stato civile? Comunicalo al Consolato 

Allora, aggiorna la tua 
iscrizione all’AIRE
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)

 Ricorda che iscriversi all’AIRE è un diritto-dovere
di tutti i cittadini italiani che risiedono permanentemente all’estero.

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero - AIRE - (Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - G.U. n. 261 del 07.11.1988 con successiva modificazione che sono entrate in vigore dal 16 Giugno 2002) sono tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell'Interno. Le anagrafi dei Comuni sono costituite da archivi che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'Interno contiene i dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'art.6 della Legge in questione.

La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e residenti all'estero.

L'art.1, comma 8 della suddetta legge dispone che non sono iscritti nelle anagrafi i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

L'articolo 2 delle Legge in questione dispone che l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani all'estero debba essere effettuata nei seguenti casi:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'art.1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritto nell'Aire o nell'anagrafe della popolazione residente del Comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dell'immigrazione. Coloro invece che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno.

I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano residenza o abitazione sono tenuti a farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la loro nuova residenza o abitazione.

In caso di dubbio o di risultanze contrastanti sulla fissazione della residenza all'estero, l'Ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorità' locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

Si sottolinea l'obbligo per i cittadini italiani residenti all'estero di iscriversi all'AIRE perché solo ad essi sono riservati i servizi consolari che per legge sono erogabili dall'Ufficio


AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero -Inizio

fonte: GUIDA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO: DIRITTI E DOVERI - MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER I SEVIZI DEMOGRAFICI - AREA AIRE
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., 2005


AIRE E SCHEDARI CONSOLARI


 

SCHEDARI CONSOLARI

 


Che cos'è l'AIRE? -Inizio
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--L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero.
--E' stata istituita nel 1990 a seguito dell'emanazione della Legge n.470 del 27 0ttobre 1988 ("Anagrafe e censimento degli italiani all'estero") e del suo regolamento di esecuzione, DPR n. 323 del 30 maggio 1989.
--Essa contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata d'ufficio tale residenza.
 
-

Chi è competente alla tenuta dell'AIRE?
-Inizio
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--I Comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all'estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all'estero.
--Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un'AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.
--Oltre ai dati anagrafici l'AIRE registra l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.
--I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale, via web-mail, attraverso un'apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.
--L'invio avviene attraverso un sistema di sicurezza che certifica le postazioni utilizzate per la trasmissione (back-bone).
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Chi deve iscriversi all'AIRE? -Inizio
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I cittadini che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, per un periodo superiore ad un anno;
I cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.
--L'iscrizione all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di stato civile del comune competente all'iscrizione, dell'atto di nascita o dell'acquisto della cittadinanza e solo dopo aver ricevuto dall'ufficio consolare l'indicazione dell'esatto e completo indirizzo estero.
 
 
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Diritti e doveri dei cittadini-Inizio
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--Iscriversi all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell'AIRE.
--Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di residenza.
 
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Chi non deve iscriversi all'AIRE?
-Inizio
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Le persone che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno.
I lavoratori stagionali.
I dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari.
I militari in servizio presso gli uffici e le strutture NATO.
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Come avviene l'iscrizione all'AIRE?-Inizio
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--L'iscrizione all'AIRE è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall'interessato, all'Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello (Cons.OI)
--Tale modello viene trasmesso dall'Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell'interessato oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all'estero del cittadino, al comune di ultima residenza dei suoi genitori o antenati.
--La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza).
 
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Esiste una scadenza per iscriversi all'AIRE? -Inizio
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--La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere resa dall'interessato all'Ufficio consolare competente al più presto e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell'espatrio.
--E' comunque possibile - anche dopo 90 giorni - recarsi presso l'Ufficio consolare per richiedere l'iscrizione all'AIRE, regolarizzando così la propria posizione anagrafica.
--Per coloro che si sono trasferiti dall'Italia all'estero l'iscrizione in AIRE comporta la contestuale cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.
  
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Decorrenza dell'iscrizione -Inizio
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--L'iscrizione all'AIRE decorre normalmente dalla data di ricevimento, da parte del comune, della dichiarazione resa dal cittadino all'Ufficio consolare di residenza.
--Qualora il connazionale si rechi, prima di partire, all'anagrafe del comune di ultima residenza e dichiari la sua intenzione di trasferirsi all'estero per un periodo di tempo superiore ad un anno, il suo nominativo viene annotato nel registro delle cancellazioni anagrafiche e in quello delle iscrizioni all'AIRE, in attesa che il provvedimento possa essere perfezionato con il ricevimento della dichiarazione presentata dall'interessato all'Uffico consolare.
--In questo caso la decorrenza dell'iscrizione è quella della prima dichiarazione al comune.
--Se il connazionale, pur essendosi presentato al comune non si reca successivamente presso l'Ufficio consolare di immigrazione, il provvedimento rimane sospeso per un anno. Decorso tale periodo il cittadino viene cancellato dall'anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità.
--Si sottolinea pertanto l'importanza di presentarsi puntualmente presso gli Uffici consolari, al fine di iscriversi negli schedari consolari e, quindi, all'AIRE.
 
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Iscrizione d'ufficio -Inizio
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--L'iscrizione può essere effettuata anche d'ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base a dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti.
--Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all'indirizzo estero tramite il consolato di residenza.
 
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Trasferimento da AIRE ad AIRE -Inizio
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--E' possibile iscriversi o trasferirsi nell'AIRE del comune di nascita (invece che in quello di ultima residenza) qualora l'interessato abbia richiesto e ottenuto di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di nascita.
--E' inoltre possibile richiedere il trasferimento nell'AIRE di un altro comune qualora l'interessato abbia membri del proprio nucleo familiare iscritti all'AIRE o all'APR di quel comune.
 
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Aggiornamento dell'AIRE -Inizio
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--L'aggiornamento dell'AIRE dipende dal cittadino.
--L'interessato deve comunicare al competente ufficio consolare, entro un massimo di 90 giorni:
il trasferimento della propria residenza o abitazione;
le modifiche dello stato civile per la trascrizione degli atti in Italia (matrimoni, nascite, divorzi, decessi etc.)
--I cittadini sono inoltre tenuti ad avvertire il consolato quando rientrano definitivamente in Italia o quando perdono la cittadinanza italiana.
--Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale, in caso di votazioni.
E' inoltre importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo, uniformandosi alle norme postali del Paese di residenza.
 
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Cancellazione dall'AIRE -Inizio
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--La cancellazione dall'AIRE si effettua per:
Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di rimpatrio all'estero;
morte;irreperibilità presunta, salvo prova contraria;
perdita della cittadinanza.
 
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Cancellazione per irreperibilità presunta -Inizio
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--La cancellazione per irreperibilità presunta (salvo prova contraria) avviene:
trascorsi cento anni dalla nascita;
dopo due censimenti consecutivi conclusi con esito negativo;
quando risulti inesistente l'indirizzo all'estero;
quando, per due elezioni di seguito, sia tornata indietro la cartolina elettorale.
--Si procede alla cancellazione per inesistenza dell'indirizzo qualora:
l'indirizzo conosciuto dall'ufficio consolare non sia più attuale e la corrispondenza inviata venga restituita al mittente;
di tale circostanza e dell'impossibilità di acquisire l'indirizzo aggiornato ne venga data comunicazione formale al comune dal competente Ufficio consolare;
non risultino al comune italiano ulteriori informazioni, quali rimpatrio o trasferimento in altra circoscrizione consolare.
 
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SCHEDARI CONSOLARI -Inizio
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Che cosa sono gli schedari consolari?
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--Gli schedari consolari, istituiti dall'art.67 del DPR n.200 del 5 gennaio 1967, sono degli schedari dei cittadini italiani residenti nelle circoscrizioni territoriali di ogni ufficio consolare italiano all'estero.
--In tali schedari vengono annotati i dati anagrafici, gli atti o i fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili o una loro restrizione, nonchè qualsiasi elemento utile per la tutela degli interessi dei cittadini italiani residenti all'estero.
 
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Aggiornamento degli schedari consolari -Inizio
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--L'aggiornamento degli schedari è effettuato sulla base delle dichiarazioni che i cittadini italiani, che trasferiscono la residenza all'estero o che cambiano residenza estera, sono tenuti a fare entro 90 giorni dal trasferimento.
--Richiedere l'iscrizione negli schedari consolari è un dovere civico. Chi non si iscrive negli schedari consolari non può neanche essere iscritto all'AIRE.
Il puntuale aggiornamento delle notizie anagrafiche e dell'indirizzo è l'unico modo che consente la regolare erogazione dei servizi consolari e l'aggiornamento dell'AIRE.
 
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Iscrizione d'ufficio -Inizio
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--Gli Uffici consolari, scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione volontaria e, in assenza di quest'ultima, iscrivono d'ufficio, negli schedari consolari, i cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli stessi uffici consolari abbiano conoscenza certa dei dati in loro possesso.
 
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AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero -Inizio
fonte: GUIDA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO: DIRITTI E DOVERI - MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER I SEVIZI DEMOGRAFICI - AREA AIRE
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., 2005



Convenzione di Bruxelles -Inizio
L’esecuzione all’estero del decreto ingiuntivo

Dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 231/2002, che ha abrogato il divieto di notificare il decreto ingiuntivo al di fuori del territorio nazionale, è opportuno prevedere una proroga pattizia a favore della giurisdizione italiana.
Per ricorrere in via monitoria contro i debitori stranieri è infatti necessario che il Tribunale italiano possa pronunciarsi, che sussista cioè la sua giurisdizione nei confronti della controparte straniera.

Molte aziende italiane non si curano di formalizzare un contratto scritto quando devono effettuare una o più forniture ai propri clienti stranieri. Questa abitudine crea una serie di problemi nei casi in cui i clienti si rifiutino di pagare la fornitura senza alcuna giustificazione.

Dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 231/2002 è quindi molto importante prevedere, per iscritto, una disciplina dettagliata che contempli anche la clausola attributiva della giurisdizione.
Senza tale clausola, il fornitore italiano non potrà, alla bisogna, richiedere un decreto ingiuntivo.

Attenzione quindi: l'informalità delle negoziazioni impedisce di sfruttare l'estrema rapidità del procedimento monitorio. Dunque la raccomandazione è quella di stipulare un contratto scritto con tutti i crismi, che preveda un patto di attribuzione della giurisdizione e della competenza ad un Tribunale italiano.

Regole speciali per la notifica all'estero

Il procedimento monitorio si snoda con molta rapidità; pertanto, il D. Lgs. n. 231/2002 ha previsto alcune regole speciali, tese a concedere termini più lunghi per il caso della notifica all'estero.

*
1. L'art. 641, comma 1°, c.p.c., modificato dall'art. 9, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2002, dispone che il decreto ingiuntivo dovrà essere emesso nel termine di 30 giorni dal deposito del ricorso
*
2. L'art. 641, comma 2°, c.p.c., modificato dall'art. 9, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2002, stabilisce un termine più lungo, a vantaggio del debitore straniero, per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo. "Se l'intimato risiede in uno degli altri stati dell'Unione europea, il termine è di 50 giorni e può essere ridotto fino a 20. Se l'intimato risiede in altri stati, il termine è di 60 giorni e, comunque, non può essere inferiore a 30 né superiore a 120". Ricordiamo che il debitore italiano fruisce di un termine di 40 giorni per l'opposizione.
*
3. All'art. 648, comma 1°, c.p.c., modificato dall'art. 9, comma 3°, D. Lgs. n. 231/2002, è stata aggiunta la seguente disposizione: "il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali"; si evita, così, che l'opposizione del debitore, che riguardi soltanto la misura degli interessi o, comunque, una parte delle somme oggetto dell'ingiunzione, possa bloccare la soddisfazione immediata dell'intero credito (anche per le somme non contestate).

Le modifiche indicate nei punti 1) e 3) riguardano il procedimento monitorio in via generale, mentre quella relativa al punto 2) riguarda specificatamente il caso della notifica all'estero.

L'esecuzione del decreto ingiuntivo all'estero

Il decreto ingiuntivo può assumere in via definitiva la veste e gli effetti giuridici di un titolo esecutivo. Nella fase dell'esecuzione forzata il creditore, ottenuto il decreto e notificatolo, cerca concretamente di ottenere il pagamento (il decreto, quale provvedimento giudiziario, è suscettibile di essere attuato coercitivamente).
In altre parole, il creditore, sulla base del suo titolo esecutivo, può chiedere alle pubbliche autorità di attivarsi per realizzare il suo diritto.

Il problema è che il Tribunale italiano, dopo aver emesso il decreto, ha esaurito la propria funzione e, soprattutto, i propri poteri. Nessun Ufficiale giudiziario o Giudice italiano potrà recarsi in missione all'estero, pignorare le proprietà del debitore e venderle all'asta come accadrebbe in Italia.
È necessario, allora, che le autorità giudiziarie del paese in cui si trova il debitore (e in cui si trovano i suoi beni) riconoscano le decisioni dei Tribunali italiani e vi diano esecuzione.

L'Italia è parte della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata con la Legge 21 giugno 1971, n. 804).
Tale convenzione, all'art. 25, così dispone: "ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno stato contraente, quale ad esempio, decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali".

L'art. 26, comma 1°, della Convenzione di Bruxelles aggiunge che "le decisioni rese in uno stato contraente sono riconosciute negli altri stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento".

Infine, l'art. 31, comma 1°, della stessa Convenzione stabilisce che "le decisioni rese in uno stato contraente, e ivi esecutive, sono eseguite in un altro stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata."

Applichiamo tali norme al nostro esempio concreto.

*
Il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale italiano, rientra nella definizione di decisione di cui al succitato art. 25 della Convenzione di Bruxelles.
*
Il decreto viene quindi riconosciuto, come previsto dall'art. 26, comma 1°, della Convenzione di Bruxelles, dalle autorità giudiziarie del paese in cui è domiciliato il debitore.
*
Come ricordato, lo stesso decreto è, o diventa in brevissimo tempo se il debitore non propone opposizione, un titolo esecutivo, proprio come richiesto dall'art. 31, comma 1°, della Convenzione di Bruxelles.
*
Non occorre altro, allora, se non chiedere l'esecutività presso il paese ove è domiciliato il debitore.

Al termine di tale procedura (semplice, rispetto alla materia di cui trattiamo), il decreto ingiuntivo di "produzione italiana" avrà, nei confronti, ad esempio, di un debitore di Amburgo, la medesima forza che avrebbe una sentenza resa da un Tribunale tedesco.

Queste norme valgono, però, soltanto tra i paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles, che sono gli stati membri dell'Unione Europea. Non a caso, del resto, l'eliminazione del divieto relativo al decreto notificato all'estero è stata prevista dal nostro legislatore in sede di recepimento di una direttiva europea.

Al di fuori del sistema della Convenzione di Bruxelles, invece, occorre essere cauti e verificare, caso per caso, paese per paese, se esistano le possibilità di vedere riconosciuto ed eseguito, all'estero, un decreto ingiuntivo (o una qualsiasi altra decisione) di un Tribunale italiano.

La materia del mutuo riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie è retta dai trattati internazionali (quando questi esistono).
Mentre l'Italia, infatti, è estremamente "aperta" alle sentenze straniere, altri stati perseguono la politica opposta.

Un esempio per tutti: gli Stati Uniti d'America, mercato di primario interesse per tutti gli esportatori, non hanno aderito ad alcuna convenzione internazionale per il riconoscimento delle decisioni straniere (mentre discorso diverso vale per il riconoscimento delle decisioni arbitrali, come previsto dalla Convenzione di New York del 1958).
Dunque, non esiste alcuna garanzia che un decreto ingiuntivo italiano possa mai trovare applicazione negli USA. Anzi, in proposito occorre far presente che il fatto stesso che il decreto, come si è detto, venga emesso in assenza di contraddittorio, induce a ritenere pressochè certo che le autorità giudiziarie americane impedirebbero l'accesso di tale provvedimento nel loro sistema giuridico.

Alessandro Albicini



Fisco e tasse per gli italiani all'estero -Inizio

Chi sono "i non residenti"
Definizione dal punto di vista fiscale dei cittadini italiani che risiedono all'estero.

Guida per la dichiarazione fiscale dei residenti all’estero
Dal sito dell’Agenzia delle Entrate la guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi da parte dei residenti all’estero. Documento in formato .pdf da scaricare.

L'IVA per i non residenti in Italia
Informazioni sull'istanza di rimborso IVA per i contribuenti non residenti in Italia che assolvono personalmente gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto.

Rimborsi ed esenzioni per doppia imposizione
Cosa fare per richiedere il rimborso dell'imposta su dividendi, interessi e canoni, dovuto ai soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia, ma con i quali è stipulata una Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Il codice PIN ai "non residenti" in Italia
Dall'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con i Consolati d'Italia, la procedura per l'attribuzione del PIN code ai connazionali residenti all'estero.

Il fisco e gli italiani residenti all'estero
Dal Dipartimento delle Politiche Fiscali, servizi, norme e regolamenti in materia fiscale per gli italiani che risiedono all'estero.

Fisco nel mondo
Periodico on line di informazioni e approfondimenti relativi ai sistemi tributari internazionali.

Osservatorio fiscale internazionale
La struttura del Dipartimento per le Politiche Fiscali che monitora l'evoluzione della normativa fiscale comunitaria e internazionale, gestisce una banca dati normativa, studia i sistemi fiscali internazionali e propone innovazioni in materia fiscale.

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DA AUSL Parma

Italiani residenti estero (AIRE) -Inizio

Descrizione

* Si tratta di cittadini italiani, iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dell'ultimo comune di residenza in Italia.
* La normativa prevede specifiche condizioni di assistenza sanitaria durante i loro temporanei rientri in Italia

Emigranti

Cittadini italiani residenti in Paesi Extra-UE con status di emigranti e/o titolari di pensione corrisposta da Enti previdenziali italiani, in temporaneo soggiorno sul territorio nazionale

* Hanno diritto all'assistenza sanitaria limitata alle prestazioni urgenti per un massimo di 90 giorni nell'anno solare

* Il periodo può essere anche non contnuativo ma comunque complessivamente non superiore a 90 giorni nell'anno solare in corso.

* Per ottenere le prestazioni è necessaria la temporanea iscrizione al SSN mediante rilascio di tessera sanitaria provvisoria, senza scelta del medico, sulla quale deve essere posta la dizione "valida per le sole prestazioni urgenti presso strutture pubbliche o accreditate, comprese quelle di pronto soccorso"

* Il cittadino deve presentare: passaporto, libretto di pensione (se titolare di pensione italiana), dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente allo status di emigrato e all'esistenza del diritto al rimborso delle prestazioni fruite in forza di una copertura assicurativa sia pubblica che privata nel Paese di provenienza.

Titolari di assicurazione sanitaria estera

Cittadini titolari di assicurazione sanitaria del Paese di residenza (Paesi Ue o extraUE che che hanno stipulato con l'Italia accordi bilaterali)

* sono in possesso del documento rilasciato dall'Ufficio competente del Paese di residenza che riporta pure il periodo di permanenza in Italia.

* Dal 1° febbraio 2005 non viene più rilasciato il carnet della salute ma il modello allegato 2 riportato nella circolare regionale n. 23 del 24.12.2004 qualora siano provenienti da Paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi bilaterali.

* Non viene effettuata la scelta del medico. L'assistenza medico generica e/o pediatrica è assicurata mediante il sistema delle visite occasionali.

Residenti in Paesi extraUE con assicurazione sanitaria italiana
Cittadini italiani residenti in PAesi extraUE dipendenti da Aziende italiane con assicurazione sanitaria:

* al cittadino che autocertifica (vedi allegato) o presenta idoneo documento che attesti la titolarità dell'asicurazione sanitaria italiana viene rilasciata la tessera provvisoria senza scelta del medico.

* L'assistenza medico generica e/o pediatrica è assicurata mediante il sistema delle visite occasionali.

Residenti all'estero soggiornanti in Italia
Cittadini italiani residenti all'estero (Paesi UE o extra UE) che soggiornano in Italia per lavoro e titolari di assicurazione sanitaria in Italia:

* se la permanenza sul territorio nazionale è superiore a 90 giorni, si rilascia tessera sanitaria con scelta del medico previa presentazione di certificazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegato) che attesti il motivo dell'occupazione, il periodo e l'impegno a comunicare eventuali variazioni.

* Se il periodo di permanenza è inferiore a 90 giorni non è previsto il rilascio della tessera. L'assistenza medico generica e/o pediatrica è assicurata mediante il sistema delle visite occasionali

Residenti all’estero -Inizio

La Legge che ha dato vita al SSN assicura l’assistenza sanitaria in Italia a tutti i cittadini che hanno la residenza in Italia: di conseguenza, fatta eccezione per i casi sotto indicati e per i casi di distacco per lavoro, è regola generale che tutti coloro che trasferiscono la residenza dall’Italia verso un altro Stato perdono il diritto all’assistenza sanitaria , sia in Italia che all’estero, e ciò avviene automaticamente all’atto della cancellazione presso l’anagrafe comunale.

L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia non aprono un diritto illimitato all’assistenza sanitaria in Italia.

CASI PARTICOLARI:

* i pensionati di diritto italiano (titolari di sola pensione italiana) e i familiari a carico
* i familiari a carico del lavoratore occupato in Italia

quando trasferiscono (o hanno già) la residenza in uno dei Paesi dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.), della Svizzera o in uno degli Stati con i quali è in vigore un accordo bilaterale ( Stati convenzionati) conservano il diritto all’assistenza sanitaria all’estero con onere a carico dell’Italia.
Per ottenere questo beneficio è necessario richiedere alla ASL di ultima residenza in Italia il previsto modulo.

PAESI CON COPERTURA

Questo è l’elenco degli Stati nei quali è prevista la copertura sanitaria, con onere a carico dell’Italia, con diritto a ricevere le prestazioni di livello pari a quelle riconosciute ai cittadini residenti in quello Stato. Al fianco di ciascun Stato è riportato il tipo di modulo da richiedere alla ASL e le categorie (settori di appartenenza) dei beneficiari.

* Unione Europea, mod. E121 - titolari di pensione italiana contributiva e loro familiari (tutti i settori)
* Paesi SEE e Svizzera mod. E109 -familiari, residenti all’estero,di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori)

Altri:

* Argentina: I/RA2 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori)
* Brasile:
- I/B/2 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico ( settore privato)
- I/B/3 familiari residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato)
* Capoverde:
- mod. 121 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori)
- mod. 109 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori)
NB Per Capoverde la modulistica non è stata ancor definita dalla controparte
* San Marino:
- I/SMAR/11 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori)
- I/SMAR/5 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori)
* Croazia:
- mod. 121 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori)
- mod. 109 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori)
* Ex Jugoslavia (Serbia Montenegro, Macedonia,. Bosnia Erzegovina)
- mod. 12 titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato)
- mod. 5 familiari, residenti nell’altro Stato,di lavoratore occupato in Italia (settore privato)
* Principato di Monaco
- MIC/4 titolari di pensione contributiva e familiari carico (settore privato)
- MIC/5 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato)
* Tunisia:
- ITN/9 titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato)
- ITN/10 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato).

(aggiornato al 2005)





   *Ricerca a cura del dr. Ermanno Filosa.

   *( Si esclude ogni responsabilità per eventuali errori e omissioni puramente involontari.)

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